La Rivista

Anno 2025|N. 2

Sommario

Il Tema

ENG

In introducing the essays built upon the presentations given at the 2025 ECOLL seminar by Elisabeth Brameshuber, Andrea Iossa, Julia López López and Tonia Novitz, this article argues that the traditional economic justification of the right to strike is increasingly inadequate to capture the complexity of contemporary social conflict. Drawing on recent theoretical contributions, it briefly sketches two possible alternative perspectives for reconceptualising the right to strike: an “internal” view grounded in resisting domination in employment relationships, and an “external” view situating the function of strike within the broader public and democratic sphere. The article concludes by briefly raising the possibility that, in an economy where value is increasingly extracted from digital rents rather than from labour, traditional strike action may need to cohabit with other forms of protest and mobilisation in pursuit of a fair redistribution of wealth.  

ITA

Nel presentare i saggi basati sugli interventi tenuti al seminario ECOLL del 2025 da Elisabeth Brameshuber, Andrea Iossa, Julia López López e Tonia Novitz, l’articolo sostiene che la tradizionale giustificazione economica del diritto di sciopero è sempre più inadeguata a cogliere la complessità del conflitto sociale contemporaneo. Richiamando recenti contributi teorici, vengono delineate brevemente due possibili prospettive alternative per riconcettualizzare il diritto di sciopero: una prospettiva “interna”, fondata sulla resistenza alle forme di dominio nei rapporti di lavoro, e una prospettiva “esterna”, che colloca la funzione dello sciopero nella più ampia sfera pubblica e democratica. L’articolo conclude ipotizzando che, in un’economia in cui il valore è sempre più estratto da rendite digitali piuttosto che dal lavoro, lo sciopero tradizionale possa dover coesistere con altre forme di protesta e mobilitazione finalizzate a una più equa redistribuzione della ricchezza.

ENG

Although it has been nearly 20 years since the European Court of Human Rights has acknowledged that under Article 11 ECHR also strike action is protected, the boundaries of this right, which is not absolute, are still not clear. There is no complete body of case law, neither on the personal and material scope, nor on the possibility to justify restrictions under Article 11(2) ECHR. Yet, as national examples show, the effectiveness of the right to strike strongly depends on the industrial relations system it is embedded in.

ITA

Sebbene siano trascorsi quasi vent’anni da quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che anche lo sciopero è protetto dall’articolo 11 della CEDU, i confini di questo diritto – che non è assoluto – non sono ancora chiari. Non esiste un corpo completo di giurisprudenza né sull’ambito personale e materiale di applicazione né sulla possibilità di giustificare restrizioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, CEDU. Tuttavia, come mostrano esempi nazionali, l’effettività del diritto di sciopero dipende fortemente dal sistema di relazioni industriali nel quale esso è inserito.

ENG

In recent years Sweden has displayed low levels of labour market conflict. This relative social peace should however not be understood as an absence of conflict, but rather as the result of a labour market model designed to transform conflict into institutionalised negotiation. Drawing on power resource theory, the article conceptualises the right to strike as a core institutional power resource within the Swedish system of industrial relations. As a legally protected and institutionally embedded entitlement, the right to strike strengthens trade unions not only through its actual exercise but also through its deterrent effects, shaping collective bargaining dynamics and rebalancing power relations between labour market parties. The analysis carried in the article examines three recent scenarios: a) the 2024 strike undertaken by the Swedish Association of Health Professional in conjunction with the negotiations to renew the sectoral collective agreement; b) the ongoing conflict between IF Metall and Tesla concerning the signature of a collective agreement; c) the blockades organised by the autonomous construction workers’ union Solidariska Byggare to demand the correct enforcement of collective agreements in the construction sector. The analysis demonstrates how the right to strike operates as an institutionalised source of union power across different contexts. By foregrounding the legal and institutional frameworks, the article analyses the right to strike as a source for workers’ power in context by illustrating the technicalities of legal and institutional regulation by using concrete examples. Ultimately, the article highlights how institutional power resources structure both the expression and the containment of labour market conflict in Sweden.

ITA

Negli ultimi anni la Svezia ha registrato bassi livelli di conflitto nel mercato del lavoro. Tuttavia, questa relativa pace sociale non deve essere interpretata come assenza di conflitto, ma piuttosto come il risultato di un modello di mercato del lavoro progettato per trasformare il conflitto in negoziazione istituzionalizzata. Basandosi sulla teoria delle risorse di potere, l’articolo concettualizza il diritto di sciopero come una fondamentale risorsa di potere istituzionale all’interno del sistema svedese di relazioni industriali. In quanto prerogativa giuridicamente protetta e istituzionalmente incorporata, il diritto di sciopero rafforza i sindacati non solo attraverso il suo esercizio effettivo, ma anche tramite i suoi effetti deterrenti, influenzando le dinamiche della contrattazione collettiva e riequilibrando i rapporti di potere tra le parti del mercato del lavoro. L’analisi esamina tre scenari recenti: a) lo sciopero del 2024 promosso dall’Associazione svedese dei professionisti sanitari nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di settore; b) il conflitto in corso tra IF Metall e Tesla riguardante la firma di un contratto collettivo; c) i blocchi organizzati dal sindacato autonomo dei lavoratori dell’edilizia Solidariska Byggare per ottenere la corretta applicazione dei contratti collettivi nel settore delle costruzioni. L’analisi dimostra come il diritto di sciopero operi come fonte istituzionalizzata di potere sindacale in contesti differenti. Evidenziando i quadri giuridici e istituzionali, l’articolo analizza il diritto di sciopero come fonte di potere dei lavoratori nel contesto specifico, illustrando le tecnicalità della regolazione giuridica e istituzionale attraverso esempi concreti. In conclusione, l’articolo mostra come le risorse di potere istituzionali strutturino sia l’espressione sia il contenimento del conflitto nel mercato del lavoro svedese.

ENG

This article examines the enduring legacies of Franco’s dictatorship in Spain’s regulation of the right to strike. Despite constitutional recognition, strikes remain governed by a preconstitutional 1977 Royal Decree that prohibits political and solidarity strikes, creating a stark contradiction between Spain’s democratic constitutional framework and transitional-era norms rooted in authoritarian conceptions of social conflict.  The analysis explores how the democratic transition left institutional inheritances constraining workers’ collective action rights. This obsolete regulatory framework has generated extensive litigation, as courts have sought to reconcile pre-constitutional restrictions with constitutional guarantees. While recent Supreme Court decisions have begun admitting solidarity strikes, fundamental prohibitions persist. The article demonstrates how incomplete democratic transitions can perpetuate authoritarian legacies, and advocates for comprehensive legislative reform recognizing political and solidarity strikes as legitimate fundamental rights.

ITA

L’articolo esamina le persistenti eredità della dittatura franchista nella disciplina del diritto di sciopero in Spagna. Nonostante il riconoscimento costituzionale, gli scioperi sono ancora regolati da un Real Decreto del 1977, precedente alla Costituzione, che vieta gli scioperi politici e di solidarietà, creando una netta contraddizione tra il quadro costituzionale democratico della Spagna e norme di transizione radicate in concezioni autoritarie del conflitto sociale. L’analisi esplora come la transizione democratica abbia lasciato in eredità assetti istituzionali che limitano i diritti di azione collettiva dei lavoratori. Questo quadro normativo obsoleto ha generato un ampio contenzioso, poiché i tribunali hanno cercato di conciliare restrizioni pre-costituzionali con le garanzie costituzionali. Sebbene recenti decisioni della Corte Suprema abbiano iniziato ad ammettere gli scioperi di solidarietà, permangono divieti fondamentali. L’articolo mostra come transizioni democratiche incomplete possano perpetuare eredità autoritarie e sostiene la necessità di una riforma legislativa complessiva che riconosca gli scioperi politici e di solidarietà come diritti fondamentali legittimi.

ENG

This essay examines the current scope of international protection of the right to strike. It analyses the need to preserve aspects of that protection, highlighted by current proceedings before the International Court of Justice. It also argues that international norms must also be enhanced to address concerns arising in contemporary global labour markets.

ITA

Il saggio esamina l’attuale portata della protezione internazionale del diritto di sciopero. Analizza la necessità di preservare alcuni aspetti di tale tutela, evidenziata anche dai procedimenti attualmente pendenti davanti alla Corte internazionale di giustizia. Sostiene inoltre che le norme internazionali debbano essere rafforzate per affrontare le problematiche emergenti nei mercati del lavoro globali contemporanei.

Il tema: La parità retributiva di genere

ITA

L’articolo affronta il tema del gender pay gap attraverso una analisi interdisciplinare del concetto di lavoro di pari valore. Mettere a confronto la riflessione giuridica con quella economica consente di andare oltre le definizioni del diritto antidiscriminatorio per cogliere la complessità del tema e valutare, oltre alla dimensione della disparità di salario, quella della disparità del reddito.

ENG

The article addresses the issue of the gender pay gap through an interdisciplinary analysis of the concept of work of equal value. Comparing legal and economic perspectives makes it possible to move beyond the definitions of anti-discrimination law in order to grasp the complexity of the issue and to assess not only wage disparities but also income disparities more broadly.

ITA

Lo scritto approfondisce la portata innovativa della Direttiva n. 2023/970 sulla gender pay transparency inquadrandone i contenuti principali e i potenziali impatti sulla reale efficacia del diritto antidiscriminatorio. Allo stesso tempo mette in evidenza come la Direttiva lasci impregiudicato il potere datoriale di determinazione unilaterale di trattamenti differenziati, seppure lo sottoponga ad un maggiore controllo di rispetto del divieto di discriminazione diretta e indiretta per genere e, quindi, ad una maggiore sindacabilità. Lo scritto sottolinea il ruolo centrale del contratto collettivo nella garanzia della parità salariale attraverso la previsione di sistemi neutrali di classificazione e inquadramento contrattuale.

ITA

The article explores the innovative scope of Directive 2023/970 on gender pay transparency by outlining its main provisions and potential impacts on the actual effectiveness of anti-discrimination law. At the same time, it highlights how the Directive leaves unaffected the employer’s power to unilaterally determine differentiated treatments, although it subjects such power to stronger scrutiny regarding compliance with the prohibition of direct and indirect gender discrimination and thus to greater judicial review. The article emphasises the central role of collective bargaining in ensuring pay equality through the adoption of neutral systems of job classification and grading.

Il tema: Lavoro e confini

ITA

Il contributo, nel presentare i saggi di L. Del Vecchio, M. Falsone e M. Murgo, esamina la trasformazione della dimensione spaziale del diritto del lavoro attraverso una dicotomia tra lavoro “oltre i confini” (transnazionale) e lavoro “senza confini” (virtuale). Nella prima parte, l’Autrice introduce il tema della crisi del criterio del “luogo di lavoro” (Reg. Roma I) quale elemento di collegamento per la legge applicabile, messo in discussione dalla smaterializzazione della prestazione e dalla frammentazione delle catene globali del valore. La seconda parte è dedicata alla disamina del lavoro nel Metaverso. Vengono affrontate le criticità relative alla tutela dell’identità digitale e della libertà di creazione dell’avatar, le problematiche in tema di privacy connesse all’uso di dati biometrici (GDPR) e i divieti imposti dall’AI Act sul riconoscimento delle emozioni. Infine, il contributo riflette sulla portata dell’obbligo di sicurezza e sulla possibilità di introdurre a fronte del rischio da “ignoto tecnologico” un obbligo di precauzione.

ENG

The contribution, introducing the essays by L. Del Vecchio, M. Falsone and M. Murgo, examines the transformation of the spatial dimension of labour law through a dichotomy between work “beyond borders” (transnational) and work “without borders” (virtual). In the first part, the author introduces the crisis of the “place of work” criterion (Rome I Regulation) as a connecting factor for determining the applicable law, which is challenged by the dematerialisation of work and the fragmentation of global value chains. The second part focuses on work in the Metaverse. Issues related to the protection of digital identity and the freedom to create avatars are examined, together with privacy concerns linked to the use of biometric data (GDPR) and the prohibitions introduced by the AI Act regarding emotion recognition. Finally, the contribution reflects on the scope of the duty of safety and on the possibility of introducing, in the face of risks arising from “unknown technologies”, a precautionary obligation.

ITA

Il saggio esamina il lavoro con elementi di transnazionalità ponendo l’attenzione sulla legge applicabile ai contratti individuali di lavoro ed agli strumenti giuridici che consentono l’utilizzo della prestazione “oltre confine”. Tale analisi sarà propedeutica alla riflessione su come la flessibilizzazione del criterio della “localizzazione spaziale” della fattispecie ai sensi del Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e le “deroghe” al principio della “territorialità” della legislazione previdenziale applicabile (di cui al Regolamento n. 833/2004) consentano l’individuazione di criteri “alternativi” invocabili nell’ambito di attività multilocalizzate e caratterizzate dalla smaterializzazione del luogo di lavoro.

ENG

The essay examines work involving transnational elements, focusing on the law applicable to individual employment contracts and on the legal instruments that enable the performance of work “across borders”. This analysis provides the basis for reflecting on how the flexibilisation of the criterion of the “spatial localisation” of the situation under Regulation No. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations, together with the “derogations” from the principle of territoriality of applicable social security legislation (under Regulation No. 883/2004), allows the identification of “alternative” connecting factors in the context of multilocalised activities characterised by the dematerialisation of the workplace.

ITA

Il lavoro transnazionale mette alla prova la lex loci laboris. L’articolo ricostruisce evoluzioni normative e giurisprudenziali UE a tutela del lavoro mobile, esamina le riforme che incentivano il lavoro da remoto oltreconfine e verifica se gli adattamenti del primo possano estendersi al secondo.

ENG

Transnational work challenges the principle of lex loci laboris. The article reconstructs EU legislative and case-law developments aimed at protecting mobile workers, examines reforms encouraging cross-border remote work, and assesses whether the adaptations developed for the former can be extended to the latter.

ITA

Il saggio si interroga sul grado di effettività delle politiche europee in materia di governance societaria sostenibile nell’ottica di garantire il rispetto dei diritti sociali fondamentali anche per i lavoratori occupati fuori dai confini dell’Unione ma nell’ambito di filiere produttive guidate da imprese presenti nel mercato unico. A tal fine, sono esaminati i punti di forza e i limiti dell’enforcement privatistico e pubblicistico per quanto concerne la messa in opera degli obblighi di due diligence. Da tale analisi emerge che, in mancanza di una normativa di sostegno (alquanto ridimensionata da Omnibus I), l’intero meccanismo di vigilanza, pur mantenendo almeno in potenza una certa capacità dissuasiva, risulta nell’insieme gravemente indebolito, anche a causa delle limitate risorse economiche e organizzative dei rappresentanti degli stakeholder.

ENG

The essay questions the effectiveness of European policies on sustainable corporate governance in ensuring respect for fundamental social rights also for workers employed outside the borders of the Union but within supply chains led by companies operating in the single market. To this end, the strengths and weaknesses of private and public enforcement mechanisms regarding the implementation of due diligence obligations are examined. The analysis shows that, in the absence of supporting legislation (significantly reduced by the Omnibus I package), the entire monitoring mechanism—while still potentially retaining some deterrent capacity—is substantially weakened, also due to the limited economic and organisational resources available to stakeholder representatives.

Contributi

ITA

Il saggio ripercorre il percorso intellettuale di Luigi Mariucci condensandolo attorno a un nucleo tematico preciso: la contrattazione collettiva, l’autonomia sindacale, la rappresentanza e, più in generale, la democrazia del lavoro. Nella successione cronologica degli scritti di Mariucci – intrecciata con mie riflessioni su temi analoghi nel tentativo di restituire un confronto reale con il suo pensiero – emerge con chiarezza una evoluzione che parte dal “volontarismo” degli anni settanta per arrivare all’auspicio di “nuove regole” negli anni novanta.

ENG

The essay retraces the intellectual path of Luigi Mariucci, condensing it around a precise thematic core: collective bargaining, trade union autonomy, representation and, more broadly, workplace democracy. Through the chronological sequence of Mariucci’s writings—interwoven with my own reflections on similar issues in an attempt to engage in a genuine dialogue with his thought—an evolution clearly emerges, moving from the “voluntarism” of the 1970s to the aspiration for “new rules” in the 1990s.

ITA

Il saggio ricostruisce il nuovo orientamento della Corte costituzionale in tema di “doppia pregiudizialità”. Si sottolineano gli aspetti di questo orientamento non coerenti con alcuni principi del sistema giudiziario europeo e con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

ENG

The essay reconstructs the new orientation of the Italian Constitutional Court regarding “double preliminary references”. It highlights the aspects of this approach that are inconsistent with certain principles of the European judicial system and with the case law of the Court of Justice.

ITA

Il contributo ha a oggetto la sentenza della Corte di giustizia che ha annullato solo parzialmente la Direttiva 2022/2041/UE sui salari minimi adeguati. L’autore, mettendo in evidenza la debolezza tecnica delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso in oggetto, ripercorre i punti salienti della sentenza della Corte di giustizia. Successivamente analizza le conseguenze della pronuncia sull’ordinamento italiano e si sofferma sulle altre materie, oltre alla retribuzione, sulle quali l’Unione europea non ha competenza, ossia il diritto di associazione, il diritto di sciopero e il diritto di serrata. La parte finale del contributo è dedicata alla questione dell’operatività, negli ordinamenti interni, delle norme della Carta dei diritti fondamentali relative a queste materie.

ENG

The contribution analyses the judgment of the Court of Justice that only partially annulled Directive 2022/2041/EU on adequate minimum wages. The author highlights the technical weaknesses of the Advocate General’s Opinion in the case and reviews the key points of the Court’s judgment. The article then examines the consequences of the ruling for the Italian legal system and focuses on other matters—besides remuneration—over which the European Union lacks competence, namely the right of association, the right to strike and the right to lockout. The final part addresses the question of the effectiveness, within national legal systems, of the provisions of the Charter of Fundamental Rights concerning these matters.

ITA

Il contributo, muovendo da alcuni profili della disciplina del whistleblowing, si interroga sul ruolo del sindacato a fronte di una idea di impresa che vede, secondo le indicazioni europee, rafforzata la sua dimensione sociale.

ENG

Starting from certain aspects of the regulation of whistleblowing, the contribution reflects on the role of trade unions in the context of a concept of enterprise that—according to European indications—sees its social dimension strengthened.

Lavoro e tecnologie

ITA

La comunicazione digitale del lavoratore — dall’e-mail alle chat fino ai social network — rappresenta oggi uno snodo decisivo nel rapporto tra poteri datoriali e diritti fondamentali. L’analisi ricostruisce le linee di frizione e convergenza tra diritto del lavoro e GDPR, anche alla luce delle indicazioni del Garante e dell’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nelle infrastrutture aziendali. Viene quindi esaminata la tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza e l’utilizzabilità probatoria delle comunicazioni digitali nel procedimento disciplinare, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sull’art. 15 Cost., con l’obiettivo di delineare un equilibrio tra poteri organizzativi e diritti fondamentali.

ENG

Workers’ digital communication—from e-mails to chats and social networks—now represents a crucial point of tension between employer powers and fundamental rights. The analysis reconstructs areas of friction and convergence between labour law and the GDPR, also considering the indications of the Italian Data Protection Authority and the integration of artificial intelligence systems into corporate infrastructures. It then examines the constitutional protection of the secrecy of correspondence and the evidentiary use of digital communications in disciplinary proceedings, in light of the evolution of case law concerning Article 15 of the Italian Constitution, with the aim of outlining a balance between organisational powers and fundamental rights.

Recensioni

Orizzonti della Didattica

Anno 2025|N. 1

Sommario

Il Tema

Ita
L’esperienza lavorativa comporta il superamento di difficoltà. Ció è particolarmente vero quando si tratta della libertà religiosa nella società odierna, caratterizzata da una crescente diversità cultural-confessionale in molti ambiti, a cominciare da quello lavorativo. L’articolo l’analizza focalizzando l’attenzione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Eng
Work experience involves overcoming difficulties. This is especially the case when it comes to the freedom of religion today, which is marked by increasing cultural and religious diversity in many areas, including the workplace. The article analyses this issue considering the European Court of Human Rights’ case law.

Ita
I mutamenti sociali prodotti dai processi d’immigrazione e le dinamiche connesse al fenomeno di post-secolarizzazione impongono un ripensamento del ruolo del principio di laicità non solo nella sfera pubblica e istituzionale, ma anche in quella privata. In particolare, il contributo intende interrogarsi sulle conseguenze di tali mutamenti in ambito giuslavoristico, in particolare privato, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione europea.

Eng
The social changes brought about by immigration processes and the dynamics associated with the phenomenon of post-secularization require a rethinking of the role of the principle of secularism not only in the public and institutional sphere, but also in the private context. In particular, this contribution aims to examine the consequences of these changes in the field of private labor law in light of the most recent case law of the Court of Justice of the European Union.

Ita
Prendendo spunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla questione del velo, l’articolo riflette su meriti e limiti della nozione di discriminazione intersezionale, evidenziando tanto i vuoti di tutela che può aiutare a colmare quanto alcune difficoltà con le quali rischia di scontrarsi.

Eng
Taking its cue from the case law of the EU Court of Justice on the issue of the veil, the article reflects on the merits and limitations of the notion of intersectional discrimination, high-lighting both the gaps in protection that it can help to fill and some of the difficulties it is likely to encounter.

Ita
L’autrice sostiene che non tutte le forme di trattamento eguale sono immuni da discriminazione. Sebbene strettamente connesso al principio di non discriminazione, il principio di neutralità può paradossalmente produrre effetti discriminatori quando interpretato in senso esclusivo, ossia quando mira a eliminare ogni manifestazione religiosa sul luogo di lavoro. Un simile approccio può comportare conseguenze pregiudizievoli, tra cui il licenziamento di chi intende esercitare liberamente il proprio diritto di manifestare la propria religione sul lavoro, compromettendo così il godimento di un più ampio insieme di diritti umani dei quali sono titolari. Inoltre, è dubbio che gli utenti dei servizi pubblici o i clienti di imprese private godano di un diritto a non essere esposti a manifestazioni religiose – un diritto, questo, non tutelato dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Di conseguenza, il divieto imposto ai lavoratori religiosi (in particolare alle donne) di esprimere le proprie convinzioni attraverso simboli o abiti non può essere giustificato invocando la finalità legittima della “protezione dei diritti e delle libertà altrui”, unico motivo che consente una deroga alla libertà di manifestazione religiosa. Tali divieti si traducono, pertanto, in politiche di discriminazione intersezionale fondate sul sesso e sulla religione. Così come non esiste un diritto dalla libertà di espressione, allo stesso modo non esiste un diritto a “non essere esposti” alla manifestazione religiosa: gli strumenti di tutela dei diritti umani non proteggono né chi rifiuta di tollerare espressioni offensive o satiriche, né chi non sopporta l’esibizione di simboli religiosi.

Eng
The author contends that not all forms of equal treatment are free from discrimination. Although closely linked to the principle of non-discrimination, the principle of neutrality may paradoxically produce discriminatory effects when interpreted in an exclusive sense—namely, when it seeks to eliminate all religious manifestations in the workplace. Such an approach may have adverse consequences, including the dismissal of individuals who wish to exercise their right to manifest their religion freely at work, thereby impairing the enjoyment of a broader range of human rights to which they are entitled. Moreover, it is doubtful whether public service users or customers of private companies possess a right to be free from exposure to religious manifestations – a right that is not protected under human rights instruments. Consequently, prohibiting religious employees (primarily women) from displaying their beliefs through symbols or clothing cannot be justified by invoking the legitimate aim of “protecting the rights and freedoms of others,” the only ground that allows derogation from freedom of religious manifestation. Such prohibitions amount to intersectional discrimination on the grounds of sex and religion. Just as there is no recognized right to freedom from expression, there is likewise no right to freedom from religious manifestation: human rights instruments protect neither those who refuse to tolerate offensive or satirical expression, nor those who object to the display of religious symbols.

Ita
L’autrice sostiene che non tutte le forme di trattamento eguale sono immuni da discriminazione. Sebbene strettamente connesso al principio di non discriminazione, il principio di neutralità può paradossalmente produrre effetti discriminatori quando interpretato in senso esclusivo, ossia quando mira a eliminare ogni manifestazione religiosa sul luogo di lavoro. Un simile approccio può comportare conseguenze pregiudizievoli, tra cui il licenziamento di chi intende esercitare liberamente il proprio diritto di manifestare la propria religione sul lavoro, compromettendo così il godimento di un più ampio insieme di diritti umani dei quali sono titolari. Inoltre, è dubbio che gli utenti dei servizi pubblici o i clienti di imprese private godano di un diritto a non essere esposti a manifestazioni religiose – un diritto, questo, non tutelato dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Di conseguenza, il divieto imposto ai lavoratori religiosi (in particolare alle donne) di esprimere le proprie convinzioni attraverso simboli o abiti non può essere giustificato invocando la finalità legittima della “protezione dei diritti e delle libertà altrui”, unico motivo che consente una deroga alla libertà di manifestazione religiosa. Tali divieti si traducono, pertanto, in politiche di discriminazione intersezionale fondate sul sesso e sulla religione. Così come non esiste un diritto dalla libertà di espressione, allo stesso modo non esiste un diritto a “non essere esposti” alla manifestazione religiosa: gli strumenti di tutela dei diritti umani non proteggono né chi rifiuta di tollerare espressioni offensive o satiriche, né chi non sopporta l’esibizione di simboli religiosi.

Eng
The author contends that not all forms of equal treatment are free from discrimination. Although closely linked to the principle of non-discrimination, the principle of neutrality may paradoxically produce discriminatory effects when interpreted in an exclusive sense—namely, when it seeks to eliminate all religious manifestations in the workplace. Such an approach may have adverse consequences, including the dismissal of individuals who wish to exercise their right to manifest their religion freely at work, thereby impairing the enjoyment of a broader range of human rights to which they are entitled. Moreover, it is doubtful whether public service users or customers of private companies possess a right to be free from exposure to religious manifestations – a right that is not protected under human rights instruments. Consequently, prohibiting religious employees (primarily women) from displaying their beliefs through symbols or clothing cannot be justified by invoking the legitimate aim of “protecting the rights and freedoms of others,” the only ground that allows derogation from freedom of religious manifestation. Such prohibitions amount to intersectional discrimination on the grounds of sex and religion. Just as there is no recognized right to freedom from expression, there is likewise no right to freedom from religious manifestation: human rights instruments protect neither those who refuse to tolerate offensive or satirical expression, nor those who object to the display of religious symbols.

Ita
Il tema dei “ragionevoli accomodamenti” in materia religiosa è affrontato mediante la comparazione tra l’ordinamento statunitense e canadese, in cui è previsto il dovere di garantire il r.a., e il panorama europeo che viceversa ne è privo. Analizzando la giurisprudenza sul “duty to r.a.” emergono importanti questioni con particolare riferimento al bilanciamento con i principi di parità di trattamento dei dipendenti e di libertà economica dell’impresa, che sono state affrontate anche dalla giurisprudenza delle Alte Corti europee in tema di diritto antidiscriminatorio. Il saggio ne mostra le convergenze e le divergenze in chiave comparata, per concludere con l’analisi della sentenza della Corte di Cassazione sul “Crocifisso nelle scuole” da cui emerge un’indicazione pressante verso l’adozione del metodo che ispira il “r.a.” discutendone le implicazioni sul versante delle soluzioni pattizie.

Eng
The paper investigates the “religious accommodation” (r.a.) topic comparing the legal duty provided respectively by U. S. law and Canadian law, with European law. Despite the latter lacks explicit provisions on this matter, some interesting suggestions emerge by Supranational Court’s decisions about European anti-discrimination law. The analysis highlights issue common to the various legal systems, which includes balancing the duty of r.a. with the equal treatment of co-workers, and with the company’s economic freedom. Finally, the author examines a recent Italian Supreme Court decision about displaying the Crucifix in schools, and discusses how the judicial landscape affects pact solutions, particularly in Italian legal system.

Ita
Nel contributo vengono esaminate due particolari vicende, decise dalla Corte di giustizia, che riguardavano episodi di discriminazioni subite a seguito dell’applicazione di una norma generale di antidiscriminazione in materia di religione, commentando la ragionevolezza con la quale il giudice europeo ha risolto queste particolari situazioni.

Eng
The article examines two specific cases decided by the Court of Justice concerning incidents of discrimination suffered as a result of the application of a general antidiscrimination rule on religion, commenting on the reasonableness with which the European court resolved these specific situations.

Ita
Il contemporaneo dibattito su libertà religiosa e principio di laicità riflette la conflittualità che più intimamente contrappone i diversi atteggiamenti spirituali assunti da ciascuno nei confronti del modo di concepire la realtà. Il diffuso abbandono dell’idea che la natura esista come sistema provvisto di un ordine proprio, che non sia lo stesso soggetto a costruire o ordinare a posteriori tramite l’impiego delle proprie facoltà cognitive, connota il processo di secolarizzazione che attraversa l’Occidente contemporaneo. Ciò mette radicalmente in crisi l’idea che l’essere umano sia portatore di diritti fondamentali che gli appartengano per natura, il loro carattere “universale”, il fondamento della loro selezione.

Eng
The contemporary debate on religious freedom and the principle of secularism reflects the conflict that intimately opposes the different spiritual attitudes each person adopts towards their way of conceiving reality. The widespread abandonment of the idea that nature exists as a system endowed with its own order, independent of an a posteriori construction shaped by the exercise of the cognitive faculties of the subject, characterizes the process of secularization that is taking place in contemporary Western society. This radically undermines the idea that human beings are bearers of fundamental rights that belong to them by nature, the “universal” character of these rights, and the foundation for their selection.

Itinerari Della Ricerca

Ita
Ripercorrendo il dibattito dottrinale sul tema del lavoro sportivo, l’itinerario di ricerca affronta i punti salienti della recente riforma della materia. Particolare rilievo è assegnato alla nozione di sport e di lavoratore sportivo, alla questione qualificatoria, alla disciplina delle tutele e dei contratti atipici. Si analizzano, infine, il quadro comparato europeo e il tema del volontariato sportivo.

Eng
This paper addresses the key aspects of the recent reform of sports employment law. It places special focus on the definitions of sport and sports worker, the issue of professional qualification, the regulation of worker protections, and the provisions for atypical contracts. Furthermore, it analyses the European comparative framework and examines the topic of sports volunteering.

Orizzonti Della Didattica

Ita
Per la sezione “Orizzonti della didattica”, l’A. presenta il volume “L’avvocato nel futuro” di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone (Einaudi, 2022, 3-125).

Eng
For the section “Orizzonti della didaticca”, the Author presents the book “L’avvocato del futuro” by Fulvio Gianaria and Alberto Mittone (Einaudi, 2022, 3-125).

Recensioni

Ita
L’A. recensisce il volume “Intelligenza artificiale e Democrazia” di Oreste Pollicino e Pietro Dunn (Bocconi University Press, 2024, 1-226).

Eng
The Author reviews the book “Intelligenza artificiale e Democrazia” by Oreste Pollicino and Pietro Dunn (Bocconi University Press, 2024, 1-226).

13. L’OECD calcola il differenziale salariale grezzo in modo diverso dall’Eurostat, ma rende possibile il confronto con il Regno Unito che, nel 2024, ha registrato un differenziale di genere ‘grezzo’ di circa 3 volte superiore a quello italiano (https://www.oecd.org/en/data/indicators/gender-wage-gap.html). Dati comparabili per il differenziale ‘aggiustato’ esistono solo per il lontano 2014, ma anche in questo caso il confronto non è a favore del Regno Unito (Boll e Lagemann, 2018).

12. Si possono prendere ad esempio le azioni collettive in giudizio intentate contro le municipalità di Birmingham e Glasgow che ne hanno messo a dura prova la tenuta del sistema di finanza pubblica; il tema rinvia al dibattito sul ruolo del diritto riflessivo, su cui v. i lavori di Deakin S., McLaughlin C., 2024.

11. Ci si riferisce alle due recenti direttive (2024/1499 e 2024/1500) che fissano norme comuni per gli organismi nazionali per la parità (equality bodies), con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo.

10. Il fatto che sia le imprese che le organizzazioni sindacali abbiano già fatto ricorso ad esercizi di job evaluation in sede di contrattazione dell’attuale struttura salariale – in modo informale se non formale – non elimina i costi di un esercizio per ridefinirla nell’ottica del comparable worth.

9. Si trattava infatti di una logopedista del servizio sanitario nazionale (NHS), che aveva denunciato una disparità di retribuzione rispetto a colleghi maschi che svolgevano lavori di valore equivalente (in particolare farmacisti e psicologi).

8. CGUE 16.07.2015, causa C-83/14, Chez.

7. CGUE 23.05.1996, causa C-237/94, O’Flynn.

6. Vedi Trib. Bologna Sez. Lav. 31.12.2021, con il commento di Stefania Scarponi in www.italianequalitynetwork, 4 maggio 2022.

5. Il Rapporto Save the Children, ‘Equilbriste. La maternità in Italia, 2025’, conferma un dato messo da tempo in luce dalla letteratura: se per le donne la nascita di un figlio favorisce la precarizzazione del lavoro, per gli uomini questo evento favorisce invece al contrario la stabilizzazione.

4. Per le ragioni esposte al punto precedente, il contributo effettivo di quest’ultimo gap (per ora lavorata) è certamente sottovalutato nel caso italiano, ma ciò non basta per farne una componente maggioritaria delle disparità di reddito.

3. Con il termine part time involontario ci si riferisce alla riduzione di orario richiesta dal datore di lavoro. Nel caso del lavoro delle donne, tuttavia, anche il part time volontario (che si riferisce alla riduzione di orario richiesta dal lavoratore) nasconde elementi di costrizione, dato che spesso è determinato dalla necessità di prestare lavoro di cura a favore della famiglia (necessità cui il sistema di welfare non riesce a fare fronte).

2. Una terza ragione che qui tralasciamo per ragioni di spazio è l’effetto ‘mascherante’ del settore pubblico dove il differenziale di genere nel salario orario è negativo, mentre nel settore privato ammonta al 16.7% (si veda alla figura 1 per la fonte). Inoltre, il ‘vero’ differenziale orario potrebbe essere maggiore di quello grezzo per ragioni statistiche oltreché per esigenze di aggiustamento. Il differenziale salariale di genere viene misurato su dati di imprese con più di 10 addetti e non si può escludere che sia più alto nelle imprese sotto questa soglia.

1. La piena cittadinanza del concetto di lavoro di pari valore è riconosciuta da tempo nel diritto dell’Unione europea, dove il principio (già presente nella direttiva 1975/117) è inserito nell’attuale art. 157 TFUE fin dal trattato di Amsterdam; successivamente, la Corte di giustizia dell’Unione europea ne ha sancito l’effetto diretto con il celebre caso Tesco (causa C-624/19) fino a che la direttiva 2023/970 lo ha equiparato del tutto al lavoro eguale.